Mora e indennizzi
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- Guida all'utilizzo del gas in sicurezza
- Prescrizione di consumi per periodi anteriori a due anni
Mora e indennizzi
Costituzione in mora e indennizzi automatici
Come previsto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con il Testo Integrato Morosità Elettrica TIMOE (Allegato A alla delibera 258/2015/R/com) e con il Testo Integrato Morosità Gas – TIMG (delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i), se il pagamento delle fatture è effettuato oltre i termini indicati, A2A Energia procederà alla formale costituzione in mora del cliente, e potrà richiedere, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora (*).
Pagamento della bolletta in ritardo
In caso di pagamento in ritardo della fattura, A2A Energia invierà al Cliente un sollecito con preavviso di sospensione della fornitura, tramite:
- Raccomandata con avviso di ricevimento, oppure
- Posta Elettronica Certificata (PEC),
con indicazione del termine ultimo per il saldo della/e fattura/e insoluta/e. Il sollecito, inoltre, indicherà al cliente le modalità attraverso le quali andrà comunicato ad A2A Energia l'avvenuto pagamento della/e fattura/e.
Mancato pagamento della bolletta
Protraendosi il mancato pagamento, valutate le circostanze del caso e senza ulteriori avvisi, A2A Energia potrà richiedere al Distributore di sospendere la fornitura per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo Cliente. L’intervento di sospensione della fornitura da parte del Distributore potrà essere effettuato dopo 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. In caso di fornitura di energia elettrica, qualora le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente lo consentano, l’intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni, in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo, sarà effettuata la sospensione della fornitura.
Tali azioni verranno interrotte solo se verrà comprovato l’avvenuto pagamento della/e fattura/e.
A seguito della richiesta di sospensione e dell’eventuale riduzione della potenza disponibile o disattivazione della fornitura o di riattivazione della stessa, verranno addebitati al cliente i corrispettivi in quota fissa previsti dalla normativa vigente.
Indennizzi automatici
Qualora A2A Energia non rispettasse le disposizioni previste dal Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE) e Testo Integrato Morosità Gas (TIMG), il Cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico pari a:
- 30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, senza preventivo invio al cliente della comunicazione di costituzione in mora.
- 20 (venti) euro nel caso in cui la fornitura venga sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, in caso di:
- Mancato rispetto del termine ultimo indicato nella comunicazione di costituzione in mora entro cui il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento;
- Mancato rispetto del termine massimo previsto dall’ARERA tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale della stessa, qualora A2A Energia non sia in grado di documentare la data di invio;
- Mancato rispetto del termine minimo previsto dall’ARERA tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data della richiesta al distributore della sospensione della fornitura per morosità.
Nei casi sopra indicati, al cliente finale non potrà essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura. A2A Energia corrisponderà al cliente l’indennizzo automatico direttamente o in occasione della prima fattura utile.
(*) calcolati su base annua al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del 3,5% (tre e mezzo per cento) o ad altro tasso indicato nelle Condizioni Particolari di Fornitura se ad un Cliente non domestico.