Agevolazioni per popolazioni colpite dal sisma
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Proroga alle agevolazioni per le popolazioni colpite dai sismi del 2016 e 2017
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con una serie di provvedimenti ha provveduto a sospendere i pagamenti delle utenze di energia elettrica e gas e a riconoscere delle agevolazioni per le popolazioni colpite dai sismi del 24 agosto 2016 e quelle indicate nella Delibera 252/2017/R/com e successive modifiche e integrazioni.
Agevolazioni tariffarie
Le misure a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017 (Centro Italia) e il 21 agosto 2017 (Isola di Ischia) comprendono attualmente agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, applicabili nei casi previsti dalla normativa vigente. Le agevolazioni sono state introdotte attraverso Delibera 252/2017/R/com e s.m.i e si applicano fino al 31 marzo 2026 alle seguenti utenze:
- utenze localizzate in una zona rossa istituita a fronte del sisma del Centro Italia, mediante apposita ordinanza sindacale emessa tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018;
- utenze site nelle Soluzioni abitative in emergenza (SAE), ovvero nei Moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (MAPRE);
- limitatamente ai soggetti che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al DPR 445/00.
Dal 1° aprile 2026, relativamente ai punti 1 e 3 l’autorità di regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha previsto il riconoscimento automatico delle esenzioni unicamente in caso di assenza di consumi, mentre in caso di consumi diversi da zero il riconoscimento è subordinato alla presentazione da parte dei clienti ai propri venditori entro il 31 luglio 2026 di un’autodichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/00, attestante il permanere dello stato di inagibilità (già precedentemente dichiarato) o della fornitura in zona rossa.
Nello specifico, quindi, nel caso di consumi diversi da zero:
- per i clienti titolari di un’utenza/fornitura sita in una delle zone rosse, dunque di forniture attive alla data degli eventi sismici e situate nelle zone istituite da specifiche ordinanze sindacali emesse tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018, in relazione agli eventi sismici che hanno interessato i Comuni elencati negli allegati 1, 2 e 2 bis al d.l. 189/16, sarà necessaria la compilazione della seguente autodichiarazione, seguendo le istruzioni contenute all’interno della stessa.
- per i clienti titolari di un’utenza/fornitura per cui si attesa lo stato di inagibilità dell’immobile, dunque di forniture attive alla data degli eventi sismici e localizzate nei Comuni degli allegati 1, 2 e 2 bis al d.l. 189/16 (centro Italia) e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (Ischia), per cui il titolare abbia dichiarato l’inagibilità dell’immobile entro il 30 aprile 2021 (con trasmissione all’Agenzia delle Entrate e all’INPS) e abbia presentato istanza al proprio venditore entro il 31 dicembre 2021 per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie, sarà necessaria la compilazione della seguente autodichiarazione seguendo le istruzioni contenute all’interno della stessa.
In entrambe le casistiche le agevolazioni restano sospese fino alla presentazione dell’istanza successivamente alla quale le fatture già emesse saranno oggetto di ricalcolo nel normale ciclo di fatturazione, applicando l’agevolazione in modo retroattivo a decorrere dal 1° aprile 2026.
Nulla invece cambia per le utenze site nelle soluzioni abitative in emergenza (SAE), ovvero nei Moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (MAPRE), la cui agevolazione continuerà ad essere riconosciuta.
Scarica qui le autodichiarazioni e segui le istruzioni al loro interno.