Canone RAI in bolletta: tutto quello che devi sapere
Il canone RAI è un'imposta sulla detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi. È previsto dalla legge R.D.L.21/02/1938 n.246 e va pagato una volta all'anno da chiunque detenga apparecchiature atte alla ricezione della radiodiffusione.
Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, dunque, il canone TV ordinario va pagato da chi detiene apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.
La Legge di stabilità 2016 prevede che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato venga addebitato direttamente nella bolletta luce dal gestore di fornitura elettrica. Secondo questa legge, infatti, in presenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica con tariffa “residente” si presume la detenzione di un apparecchio televisivo. Dal luglio 2016 il canone RAI non viene più inviato tramite comunicazione con bollettino postale.
L’importo del canone TV ordinario è di 90 euro. Come indica la Circolare esplicativa delle regole di determinazione del canone (Circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016), nel caso in cui il canone TV riguardi solo il primo semestre, l'importo è pari a 45,94 euro.
Chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi è tenuto a pagare il canone TV. Questa imposta, dunque, è collegata alla detenzione stessa dell'apparecchio e non dipende dall'uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive. In particolare, rientrano tra gli apparecchi per cui è previsto il canone:
- ricevitori TV fissi
- ricevitori TV portatili
- ricevitori TV per mezzi mobili
- ricevitori radio fissi
- ricevitori radio portatili
- ricevitori radio per mezzi mobili
- riproduttori multimediali, dotati di ricevitore radio/TV (come un lettore MP3 con radio FM)
- terminale d'utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radio/TV
Il canone RAI va pagato anche da chi detiene le seguenti apparecchiature adattabili alla ricezione della radiodiffusione:
- videoregistratore dotato di sintonizzatore TV
- chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio/TV
- scheda per computer dotata di sintonizzatore radio/TV
- decoder per la TV digitale terrestre
- ricevitore radio/TV satellitare
- riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radio/TV, senza trasduttori
Il pagamento annuale del canone TV è previsto per ogni famiglia anagrafica i cui componenti risiedano nella stessa abitazione. Anche chi risiede all’estero ha l'obbligo di pagare il canone RAI, se detiene un apparecchio coi requisiti indicati in un'abitazione in Italia.
- Chi è in possesso di apparecchi radiofonici per uso privato , in quanto apparecchio non abilitato alla ricezione del segnale terrestre o satellitare
- Chi possiede un PC che tramite connessione internet consenta di ascoltare o vedere programmi radiotelevisivi, in quanto apparecchio non abilitato alla ricezione del segnale terrestre o satellitare
- Il canone RAI non è previsto per le seconde case, in quanto è incluso in automatico nella bolletta della luce relativa alle utenze domestiche con tariffa “residente”.
- Ultrasettantacinquenni con reddito basso: chi ha compiuto 75 anni e ha un reddito annuo proprio e del coniuge che nel complesso non superi gli 8mila euro, senza conviventi con un reddito proprio (eccetto badanti o collaboratori domestici) può richiedere l'esonero dal pagamento del canone RAI.
- Diplomatici e militari stranieri: grazie a convenzioni internazionali non devono pagare il canone RAI:
- gli agenti diplomatici,
- i funzionari o gli impiegati consolari,
- i funzionari di organizzazioni internazionali,
- i militari o civili non italiani appartenenti alle forze NATO in Italia.
- Cittadini intestatari di utenza elettrica con tariffa “residente” che non detengono la tv: chi è intestatario di un contratto luce ma non detiene nessun apparecchio televisivo, può richiedere l'esonero dal pagamento del canone TV. Per evitare l’addebito in bolletta è dunque possibile compilare una dichiarazione sostitutiva di non detenzione, purché nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo.
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile la modulistica con le relative istruzioni per ottenere l'esenzione nei tre casi previsti :