Canone Rai

Canone RAI in bolletta: tutto quello che devi sapere

Il canone RAI è un'imposta sulla detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi. È previsto dalla legge R.D.L.21/02/1938 n.246 e va pagato una volta all'anno da chiunque detenga apparecchiature atte alla ricezione della radiodiffusione.

Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, dunque, il canone TV ordinario va pagato da chi detiene apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.

La Legge di stabilità 2016 prevede che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato venga addebitato direttamente nella bolletta luce dal gestore di fornitura elettrica. Secondo questa legge, infatti, in presenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica con tariffa “residente” si presume la detenzione di un apparecchio televisivo. Dal luglio 2016 il canone RAI non viene più inviato tramite comunicazione con bollettino postale.

L’importo del canone TV ordinario è di 90 euro. Come indica la Circolare esplicativa delle regole di determinazione del canone (Circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016), nel caso in cui il canone TV riguardi solo il primo semestre, l'importo è pari a 45,94 euro.

Chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi è tenuto a pagare il canone TV. Questa imposta, dunque, è collegata alla detenzione stessa dell'apparecchio e non dipende dall'uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive. In particolare, rientrano tra gli apparecchi per cui è previsto il canone:

 

  • ricevitori TV fissi
  • ricevitori TV portatili
  • ricevitori TV per mezzi mobili
  • ricevitori radio fissi
  • ricevitori radio portatili
  • ricevitori radio per mezzi mobili
  • riproduttori multimediali, dotati di ricevitore radio/TV (come un lettore MP3 con radio FM)
  • terminale d'utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radio/TV

Il canone RAI va pagato anche da chi detiene le seguenti apparecchiature adattabili alla ricezione della radiodiffusione:

  • videoregistratore dotato di sintonizzatore TV
  • chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio/TV
  • scheda per computer dotata di sintonizzatore radio/TV
  • decoder per la TV digitale terrestre
  • ricevitore radio/TV satellitare
  • riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radio/TV, senza trasduttori

Il  pagamento annuale del canone TV è previsto per ogni famiglia anagrafica i cui componenti risiedano nella stessa abitazione. Anche chi risiede all’estero ha l'obbligo di pagare il canone RAI, se detiene un apparecchio coi requisiti indicati in un'abitazione in Italia. 

  • Chi è in possesso di apparecchi radiofonici per uso privato , in quanto apparecchio non abilitato alla ricezione del segnale terrestre o satellitare
  • Chi possiede un PC che tramite connessione internet consenta di ascoltare o vedere programmi radiotelevisivi, in quanto apparecchio non abilitato alla ricezione del segnale terrestre o satellitare
  • Il canone RAI non è previsto per le seconde case, in quanto è incluso in automatico nella bolletta della luce relativa alle utenze domestiche con tariffa “residente”.
  • Ultrasettantacinquenni con reddito basso: chi ha compiuto 75 anni e ha un reddito annuo proprio e del coniuge che nel complesso non superi gli 8mila euro, senza conviventi con un reddito proprio (eccetto badanti o collaboratori domestici) può richiedere l'esonero dal pagamento del canone RAI.
  • Diplomatici e militari stranieri: grazie a convenzioni internazionali non devono pagare il canone RAI:
    • gli agenti diplomatici,
    • i funzionari o gli impiegati consolari,
    • i funzionari di organizzazioni internazionali,
    • i militari o civili non italiani appartenenti alle forze NATO in Italia.
  • Cittadini intestatari di utenza elettrica con tariffa “residente” che non detengono la tv: chi è intestatario di un contratto luce ma non detiene nessun apparecchio televisivo, può richiedere l'esonero dal pagamento del canone TV. Per evitare l’addebito in bolletta è dunque possibile compilare una dichiarazione sostitutiva di non detenzione, purché nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile la modulistica con le relative istruzioni per ottenere l'esenzione nei tre casi previsti : 

  • Ultrasettantacinquenni con reddito basso
    Chi ha compiuto 75 anni e rispetta i requisiti di reddito basso: per non pagare il canone RAI deve inviare la dichiarazione sostitutiva (sezione I del modello) in cui attesta di essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini dell’esenzione dal pagamento del canone. L'esenzione è prevista  per l'intero anno se i 75 anni sono stati compiuti entro il 31 gennaio. Se sono stati raggiunti dall'1febbraio al 31 luglio, si ha diritto all'esenzione dal canone solo per il secondo semestre dell'anno in corso. Una volta ottenuta l'agevolazione, non occorrono altre dichiarazioni per goderne anche negli anni successivi (sempre che restino invariati i requisiti).
  • Diplomatici e militari stranieri
    Per godere di questa agevolazione i diplomatici e militari stranieri che rientrano nelle categorie previste dagli accordi e convenzioni internazionali devono inviare all'Agenzia delle Entrate il modello di dichiarazione sostitutiva, allegando un documento di riconoscimento  valido. L'indirizzo cui presentare la documentazione è: Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale I di Torino (Ufficio Canone TV), Casella postale 22 - 10121 Torino. In caso  di variazioni di qualunque tipo (cambia il tipo di incarico, viene rinnovata la carta d'identità diplomatica ecc.) va presentata una nuova dichiarazione. Parimenti, gli interessati sono tenuti a dichiarare tempestivamente se vengono meno i requisiti legati all'esenzione.
  • Cittadini intestatari di utenza elettrica residenziale che non detengono la tv:
    Chi è titolare di un contratto luce ma non detiene alcun apparecchio televisivo può richiedere l'esonero dal pagamento del canone RAI presentando la dichiarazione sostitutiva predisposta dall'Agenzia delle Entrate. Tale dichiarazione ha validità annuale, pertanto va ripresentata ogni anno per continuare a godere dell'esenzione. In essa il dichiarante è tenuto ad attestare che “in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della famiglia anagrafica”. Per ottenere l'esenzione per l'intero anno la richiesta va inviata dal 1° luglio dell'anno precedente al 31 gennaio dell'anno in corso. Si ottiene invece l'esenzione per il secondo semestre inviando la dichiarazione dal 1° febbraio al 30 giugno dell’anno in corso. La domanda può essere inviata con trasmissione telematica, tramite PEC (cp22.canonetv@postacertificata.rai.it) o via posta (in plico raccomandato senza busta) all'indirizzo: Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale I di Torino (Ufficio Canone TV), Casella postale 22 - 10121 Torino.